Valid HTML 4.0

Valid CSS 1.0
Statuto

Art. 1 - Denominazione
È costituita una associazione artistica, ai sensi degli artt. 36 e ss. Codice Civile, denominata “TEATROPROVA”
Art. 2 – Sede
La associazione ha sede in San Bonifacio (VR), Via Fiume, 61/b
Art. 3 – Durata
La durata dell’associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.
Art. 4 - Scopo
L’associazione è apartitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro: base fondamentale dell’attività associativa è il volontariato.
Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
L’Associazione ha per finalità generali la pratica, la diffusione e la promozione dell’attività e della cultura teatrale e si propone i seguenti scopi:
- lo studio e la rappresentazione di testi di teatro classico e contemporaneo italiano e straniero;
- la ricerca, l’allestimento e l’organizzazione di spettacoli comprendenti diverse discipline artistiche (recitazione, danza, mimo, musica, improvvisazione, ecc.)
- la partecipazione e l’organizzazione di corsi e seminari in materia teatrale.
È caratterizzata dalla democraticità della struttura, dell’elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall’obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
Art. 5 – Tipologie di soci
Gli aderenti si distinguono in:
a. “Soci ordinari”: coloro che, manifestando adesione agli scopi dell’associazione ed al presente statuto, versano la quota sociale annuale, previa iscrizione alla stessa.
b. “Soci attivi”: soci ordinari che si impegnano a svolgere gratuitamente, in maniera organizzata e con carattere continuativo nel corso dell’anno, attività in favore dell’associazione.
Art. 6 – Soci ordinari: caratteristiche, modalità di ammissione e decadenza, diritti e doveri.
Possono far parte dell’associazione, in qualità di soci ordinari solo le persone fisiche che ne facciano richiesta, che siano dotate di una irreprensibile condotta morale e civile e che si impegnino:
- a serbare il massimo rispetto per cose di proprietà dell’associazione
- a non strumentalizzare per fini personali le attività associative
- a non danneggiare economicamente l’attività dell’associazione
Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
Tutti coloro i quali intendono far parte dell’associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
La validità della qualità di “socio ordinario” efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’assemblea dei soci attivi.
In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
Il socio ordinario è tenuto a pagare annualmente la quota associativa secondo l’importo previsto dagli organi competenti e che non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
I soci ordinari cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:
- decesso;
- dimissione volontaria;
- morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’assemblea dei soci attivi.
Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’assemblea. L’associato radiato non può essere più ammesso.
I soci ordinari maggiorenni hanno diritto di partecipazione alle assemblee ma non hanno titolarità di elettorato tranne nel caso in cui sia indetta una assemblea straordinaria per lo scioglimento dell’associazione.
I soci ordinari possono fruire delle attività sociali sostenendone le eventuali spese di organizzazione e gestione.
Possono inoltre iscriversi ad organismi associativi cui l’associazione intenda affiliarsi, previa richiesta al Consiglio direttivo e versamento della quota individuale di affiliazione.
I soci ordinari possono richiedere l’ammissione alla carica di “soci attivi”.
Art. 7 – Soci attivi: caratteristiche, modalità di ammissione e decadenza, diritti e doveri
Possono assumere la carica di “soci attivi” i soci ordinari che si impegnano:
- a prestare la propria opera nei confronti dell’associazione a titolo gratuito;
- a garantire l’impegno preso per tutto l’arco dell’anno comunicando tempestivamente eventuali indisponibilità (con almeno tre mesi di anticipo nel caso di iniziative già programmate);
- nel caso di dimissioni o impossibilità a mantenere tali impegni, a rendersi disponibili ad effettuare tutte le repliche degli spettacoli nei quali fossero impegnati per un periodo di almeno 12 (dodici) mesi.
L'ammissione alla carica di soci attivi, nonché la verifica annuale della conservazione dei requisiti, sono demandate al Consiglio direttivo che stabilisce, secondo criteri definiti, l’elenco dei soci attivi entro 15 giorni dalla convocazione della prima assemblea annuale dei soci attivi.
In particolare sono eletti o riconfermati alla carica di soci attivi:
- I soci che assumono cariche associative
- I soci che si impegnano a svolgere attività continuativa di tecnici o attori negli spettacoli in repertorio per l’anno in corso
- I soci che si impegnano nelle attività continuative e nei progetti definiti annualmente dall’assemblea dei soci attivi
- I soci che a vario titolo, si impegnano a svolgere gratuitamente, in maniera organizzata e con carattere continuativo, attività in favore dell’associazione.
Il Consiglio direttivo può altresì rifiutare la riconferma ai soci attivi o revocarne la carica in qualunque momento nel caso in cui, pur rispettando i criteri suddetti, abbiano disatteso in modo grave e/o immotivato gli impegni precedentemente presi.
Qualora il socio intenda opporsi a tale decisione può richiedere di essere riammesso alla carica di socio attivo su decisione inderogabile dall’assemblea dei soci attivi.
Tutti i soci attivi maggiorenni godono del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
La qualifica di socio attivo da inoltre diritto a:
- frequentare la sede sociale, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento;
- partecipare gratuitamente alle attività sociali promosse per i soci attivi e a tutte le iniziative di cui questi ultimi curano direttamente l’organizzazione e la gestione;
- essere iscritto gratuitamente ad organismi associativi cui l’associazione intenda affiliarsi.
- essere esentato dal pagamento della quota associativa annuale
Art. 8 – Organi associativi
Gli organi dell’associazione sono:
-“Assemblea dei soci attivi”
-“Consiglio direttivo”
-“Presidente”
Art.9 – Assemblea dei soci attivi
L’Assemblea dei soci attivi è il massimo organo deliberativo dell’associazione nell’ambito del quale ciascun componente ha diritto a un voto.
Le deliberazioni da essa legittimamente adottate a maggioranza obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
L’assemblea è costituita dai soci regolarmente iscritti nell’elenco dei soci attivi e dai soci che, all’inizio dell’assemblea, abbiano ottenuto la riammissione alla carica di “socio attivo” e che, in tal caso, vengono inclusi nell’elenco dei soci attivi con effetto immediato.
Sono esclusi dal diritto di partecipazione e di voto con effetto immediato i soci attivi cui viene ratificata all’inizio dell’assemblea la radiazione dall’associazione.
Art. 10 - Validità e modalità di svolgimento dell’assemblea dei soci attivi
L’assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio direttivo, almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l’esame del bilancio preventivo.
Può essere convocata inoltre dal Presidente, dal Consiglio direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei soci attivi.
L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
La convocazione dell’assemblea dei soci attivi avverrà almeno otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione scritta ai soci aventi diritto a mezzo posta ordinaria o elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
Le assemblee sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.
L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un notaio.
Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
Al termine di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.
Ogni socio convocato può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
L’assemblea dei soci attivi è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci convocati e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Trascorsa un ora dalla prima convocazione l’assemblea sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 11 - Compiti dell’assemblea dei soci attivi
L’assemblea dei soci attivi:
- delibera all’inizio della seduta assembleare su eventuali richieste di riammissione alla carica di socio attivo e provvedimenti di radiazione dall’associazione, aggiornando l’elenco dei soci attivi con effetto immediato;
- delibera gli indirizzi generali dell’attività;
- elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario-tesoriere e un Direttore artistico che rimangono in carica due anni e svolgono i loro incarichi sociali a titolo gratuito;
- approva o respinge il bilancio, le modifiche allo statuto e ogni altra decisione che non sia espressamente delegata agli altri organi associativi.
Art 12 – Consiglio direttivo
È l’organo esecutivo e di gestione dell’associazione.
È composto dal Presidente, dal Vice-presidente, dal Segretario-tesoriere e dal Direttore artistico.
Art. 13 - Deliberazioni del Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri, senza formalità.
Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.
In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve
essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
Art. 14 - Compiti del Consiglio Direttivo
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
? definire i progetti annuali dell’associazione presentandoli all’assemblea dei soci attivi dopo aver contattato i soci (sia singolarmente che in forma assembleare) per raccoglierne la disponibilità.
- deliberare sulle domande di ammissione di nuovi soci ordinari;
- stabilire e aggiornare l’elenco dei soci attivi secondo le modalità e i criteri definiti nel presente statuto.
- redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’assemblea dei soci attivi;
- fissare le date delle assemblee dei soci attivi da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci attivi;
- adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari, che devono poi essere sottoposti alla definitiva approvazione dell’assemblea dei soci attivi;
- attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci.
Art. - 15 Il bilancio
Il Consiglio direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
Copia del bilancio approvato deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
Art. 16 - Il Presidente
Il Presidente, per delega dell’Assemblea dei soci attivi, dirige l’associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.
Convoca e presiede l’assemblea dei soci attivi e il Consiglio direttivo.
Art. 17 - Il Vicepresidente
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
Art. 18 - Il Segretario
Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio direttivo.
Art. 19 - Anno sociale
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
Art. 20 - Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
- da beni di proprietà e comunque acquistati;
- da contributi e sovvenzioni di amministrazioni pubbliche ed enti privati;
- dai proventi del tesseramento degli associati;
- da beni provenienti da eventuali donazioni o lasciti;
- da redditi patrimoniali vari.
Tale patrimonio non può essere destinato da scopi diversi da quelli definiti nel presente statuto.
È fatto divieto di distribuire ai componenti dell’Associazione, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposti per legge.
Art. 21 - Sezioni
L’Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
Art. 22 - Scioglimento
La richiesta dell’assemblea straordinaria per lo scioglimento dell’associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci attivi.
All’assemblea straordinaria partecipano con diritto di voto tutti i soci ordinari maggiorenni con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.
L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’associazione, delibererà, sentita l’autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione.
La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e D.P.C.M. del 26 settembre 2000, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 23 - Clausola Compromissoria
Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione o i suoi organi ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da n. 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati.
Essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura.
Il loro lodo sarà inappellabile.
Art. 24 – Norme finali
Il presente statuto sostituisce a tutti gli effetti il precedente statuto dell’Associazione artistica “Teatroprova” (registrato con atto notarile il 7/7/98) e potrà essere modificato soltanto su deliberazione a maggioranza dell’assemblea dei soci attivi.
Per quanto non espressamente previsto da esso si osserveranno le disposizioni del Codice Civile italiano.

Archivio ^ Torna...