Art. 1 - Denominazione
È costituita una associazione artistica,
ai sensi degli artt. 36 e ss. Codice Civile, denominata
“TEATROPROVA”
Art. 2 – Sede
La associazione ha sede in San Bonifacio (VR),
Via Fiume, 61/b
Art. 3 – Durata
La durata dell’associazione è illimitata
e la stessa potrà essere sciolta solo con
delibera dell’assemblea straordinaria degli
associati.
Art. 4 - Scopo
L’associazione è apartitica, aconfessionale
e non ha scopo di lucro: base fondamentale dell’attività
associativa è il volontariato.
Durante la vita dell’associazione non potranno
essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi
di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
L’Associazione ha per finalità generali
la pratica, la diffusione e la promozione dell’attività
e della cultura teatrale e si propone i seguenti
scopi:
- lo studio e la rappresentazione di testi di
teatro classico e contemporaneo italiano e straniero;
- la ricerca, l’allestimento e l’organizzazione
di spettacoli comprendenti diverse discipline
artistiche (recitazione, danza, mimo, musica,
improvvisazione, ecc.)
- la partecipazione e l’organizzazione di
corsi e seminari in materia teatrale.
È caratterizzata dalla democraticità
della struttura, dell’elettività
e gratuità delle cariche associative e
dalle prestazioni fornite dagli associati e dall’obbligatorietà
del bilancio; si deve avvalere prevalentemente
di prestazioni volontarie, personali e gratuite
dei propri aderenti e non può assumere
lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni
di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare
funzionamento delle strutture o qualificare e
specializzare le sue attività.
Art. 5 – Tipologie di soci
Gli aderenti si distinguono in:
a. “Soci ordinari”: coloro che, manifestando
adesione agli scopi dell’associazione ed
al presente statuto, versano la quota sociale
annuale, previa iscrizione alla stessa.
b. “Soci attivi”: soci ordinari che
si impegnano a svolgere gratuitamente, in maniera
organizzata e con carattere continuativo nel corso
dell’anno, attività in favore dell’associazione.
Art. 6 – Soci ordinari: caratteristiche,
modalità di ammissione e decadenza, diritti
e doveri.
Possono far parte dell’associazione, in
qualità di soci ordinari solo le persone
fisiche che ne facciano richiesta, che siano dotate
di una irreprensibile condotta morale e civile
e che si impegnino:
- a serbare il massimo rispetto per cose di proprietà
dell’associazione
- a non strumentalizzare per fini personali le
attività associative
- a non danneggiare economicamente l’attività
dell’associazione
Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale
che operativo al rapporto associativo medesimo
e ai diritti che ne derivano.
Tutti coloro i quali intendono far parte dell’associazione
dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
La validità della qualità di “socio
ordinario” efficacemente conseguita all’atto
di presentazione della domanda di ammissione è
subordinata all’accoglimento della domanda
stessa da parte del Consiglio direttivo il cui
giudizio deve sempre essere motivato e contro
la cui decisione è ammesso appello all’assemblea
dei soci attivi.
In caso di domanda di ammissione a socio presentate
da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate
dall’esercente la potestà parentale.
Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta
il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione
e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni
dell’associato minorenne.
Il socio ordinario è tenuto a pagare annualmente
la quota associativa secondo l’importo previsto
dagli organi competenti e che non può essere
trasferita a terzi o rivalutata.
I soci ordinari cessano di appartenere all’associazione
nei seguenti casi:
- decesso;
- dimissione volontaria;
- morosità protrattasi per oltre due mesi
dalla scadenza del versamento richiesto della
quota associativa;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta
dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata
contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli
entro e fuori dell’associazione, o che,
con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon
andamento del sodalizio.
Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio
Direttivo deve essere ratificato dall’assemblea
dei soci attivi.
Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere
convocato il socio interessato, si procederà
in contraddittorio con l’interessato ad
una disamina degli addebiti. Il provvedimento
di radiazione rimane sospeso fino alla data di
svolgimento dell’assemblea. L’associato
radiato non può essere più ammesso.
I soci ordinari maggiorenni hanno diritto di partecipazione
alle assemblee ma non hanno titolarità
di elettorato tranne nel caso in cui sia indetta
una assemblea straordinaria per lo scioglimento
dell’associazione.
I soci ordinari possono fruire delle attività
sociali sostenendone le eventuali spese di organizzazione
e gestione.
Possono inoltre iscriversi ad organismi associativi
cui l’associazione intenda affiliarsi, previa
richiesta al Consiglio direttivo e versamento
della quota individuale di affiliazione.
I soci ordinari possono richiedere l’ammissione
alla carica di “soci attivi”.
Art. 7 – Soci attivi: caratteristiche, modalità
di ammissione e decadenza, diritti e doveri
Possono assumere la carica di “soci attivi”
i soci ordinari che si impegnano:
- a prestare la propria opera nei confronti dell’associazione
a titolo gratuito;
- a garantire l’impegno preso per tutto
l’arco dell’anno comunicando tempestivamente
eventuali indisponibilità (con almeno tre
mesi di anticipo nel caso di iniziative già
programmate);
- nel caso di dimissioni o impossibilità
a mantenere tali impegni, a rendersi disponibili
ad effettuare tutte le repliche degli spettacoli
nei quali fossero impegnati per un periodo di
almeno 12 (dodici) mesi.
L'ammissione alla carica di soci attivi, nonché
la verifica annuale della conservazione dei requisiti,
sono demandate al Consiglio direttivo che stabilisce,
secondo criteri definiti, l’elenco dei soci
attivi entro 15 giorni dalla convocazione della
prima assemblea annuale dei soci attivi.
In particolare sono eletti o riconfermati alla
carica di soci attivi:
- I soci che assumono cariche associative
- I soci che si impegnano a svolgere attività
continuativa di tecnici o attori negli spettacoli
in repertorio per l’anno in corso
- I soci che si impegnano nelle attività
continuative e nei progetti definiti annualmente
dall’assemblea dei soci attivi
- I soci che a vario titolo, si impegnano a svolgere
gratuitamente, in maniera organizzata e con carattere
continuativo, attività in favore dell’associazione.
Il Consiglio direttivo può altresì
rifiutare la riconferma ai soci attivi o revocarne
la carica in qualunque momento nel caso in cui,
pur rispettando i criteri suddetti, abbiano disatteso
in modo grave e/o immotivato gli impegni precedentemente
presi.
Qualora il socio intenda opporsi a tale decisione
può richiedere di essere riammesso alla
carica di socio attivo su decisione inderogabile
dall’assemblea dei soci attivi.
Tutti i soci attivi maggiorenni godono del diritto
di partecipazione nelle assemblee sociali nonché
dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto
verrà automaticamente acquisito dal socio
minorenne alla prima assemblea utile svoltasi
dopo il raggiungimento della maggiore età.
La qualifica di socio attivo da inoltre diritto
a:
- frequentare la sede sociale, secondo le modalità
stabilite da apposito regolamento;
- partecipare gratuitamente alle attività
sociali promosse per i soci attivi e a tutte le
iniziative di cui questi ultimi curano direttamente
l’organizzazione e la gestione;
- essere iscritto gratuitamente ad organismi associativi
cui l’associazione intenda affiliarsi.
- essere esentato dal pagamento della quota associativa
annuale
Art. 8 – Organi associativi
Gli organi dell’associazione sono:
-“Assemblea dei soci attivi”
-“Consiglio direttivo”
-“Presidente”
Art.9 – Assemblea dei soci attivi
L’Assemblea dei soci attivi è il
massimo organo deliberativo dell’associazione
nell’ambito del quale ciascun componente
ha diritto a un voto.
Le deliberazioni da essa legittimamente adottate
a maggioranza obbligano tutti gli associati, anche
se non intervenuti o dissenzienti.
L’assemblea è costituita dai soci
regolarmente iscritti nell’elenco dei soci
attivi e dai soci che, all’inizio dell’assemblea,
abbiano ottenuto la riammissione alla carica di
“socio attivo” e che, in tal caso,
vengono inclusi nell’elenco dei soci attivi
con effetto immediato.
Sono esclusi dal diritto di partecipazione e di
voto con effetto immediato i soci attivi cui viene
ratificata all’inizio dell’assemblea
la radiazione dall’associazione.
Art. 10 - Validità e modalità di
svolgimento dell’assemblea dei soci attivi
L’assemblea deve essere convocata, a cura
del Consiglio direttivo, almeno una volta all’anno
entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio
sociale per l’approvazione del rendiconto
economico e finanziario e per l’esame del
bilancio preventivo.
Può essere convocata inoltre dal Presidente,
dal Consiglio direttivo o su richiesta di almeno
un terzo dei soci attivi.
L’assemblea dovrà essere convocata
presso la sede dell’associazione o, comunque,
in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione
degli associati.
La convocazione dell’assemblea dei soci
attivi avverrà almeno otto giorni prima
mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione
e contestuale comunicazione scritta ai soci aventi
diritto a mezzo posta ordinaria o elettronica,
fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea
devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora
dell’adunanza e l’elenco delle materie
da trattare.
Le assemblee sono presiedute dal Presidente o,
in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-presidente
o da una delle persone legittimamente intervenute
all’assemblea e designata dalla maggioranza
dei presenti.
L’assemblea nomina un segretario e, se necessario,
due scrutatori.
L’assistenza del segretario non è
necessaria quando il verbale dell’Assemblea
sia redatto da un notaio.
Il Presidente dirige e regola le discussioni e
stabilisce le modalità e l’ordine
delle votazioni.
Al termine di ogni assemblea si dovrà redigere
apposito verbale firmato dal Presidente della
stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due
scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa
a disposizione di tutti gli associati con le formalità
ritenute più idonee dal Consiglio direttivo
a garantirne la massima diffusione.
Ogni socio convocato può rappresentare
in assemblea, per mezzo di delega scritta, non
più di un associato.
L’assemblea dei soci attivi è validamente
costituita in prima convocazione con la presenza
della maggioranza assoluta dei soci convocati
e delibera validamente con voto favorevole della
maggioranza dei presenti.
Trascorsa un ora dalla prima convocazione l’assemblea
sarà validamente costituita qualunque sia
il numero degli associati intervenuti e delibera
con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 11 - Compiti dell’assemblea dei soci
attivi
L’assemblea dei soci attivi:
- delibera all’inizio della seduta assembleare
su eventuali richieste di riammissione alla carica
di socio attivo e provvedimenti di radiazione
dall’associazione, aggiornando l’elenco
dei soci attivi con effetto immediato;
- delibera gli indirizzi generali dell’attività;
- elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente,
un Segretario-tesoriere e un Direttore artistico
che rimangono in carica due anni e svolgono i
loro incarichi sociali a titolo gratuito;
- approva o respinge il bilancio, le modifiche
allo statuto e ogni altra decisione che non sia
espressamente delegata agli altri organi associativi.
Art 12 – Consiglio direttivo
È l’organo esecutivo e di gestione
dell’associazione.
È composto dal Presidente, dal Vice-presidente,
dal Segretario-tesoriere e dal Direttore artistico.
Art. 13 - Deliberazioni del Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta
il Presidente lo ritenga necessario, oppure se
ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri,
senza formalità.
Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.
In caso di parità prevarrà il voto
del Presidente.
Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità,
devono risultare da un verbale sottoscritto da
chi ha presieduto la riunione e dal segretario.
Lo stesso deve
essere messo a disposizione di tutti gli associati
con le formalità ritenute più idonee
dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima
diffusione.
Art. 14 - Compiti del Consiglio Direttivo
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
? definire i progetti annuali dell’associazione
presentandoli all’assemblea dei soci attivi
dopo aver contattato i soci (sia singolarmente
che in forma assembleare) per raccoglierne la
disponibilità.
- deliberare sulle domande di ammissione di nuovi
soci ordinari;
- stabilire e aggiornare l’elenco dei soci
attivi secondo le modalità e i criteri
definiti nel presente statuto.
- redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo
da sottoporre all’assemblea dei soci attivi;
- fissare le date delle assemblee dei soci attivi
da indire almeno una volta all’anno e convocare
l’assemblea straordinaria qualora lo reputi
necessario o venga chiesto dai soci;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi
all’attività sociale da sottoporre
all’approvazione dell’assemblea dei
soci attivi;
- adottare i provvedimenti di radiazione verso
i soci qualora si dovessero rendere necessari,
che devono poi essere sottoposti alla definitiva
approvazione dell’assemblea dei soci attivi;
- attuare le finalità previste dallo statuto
e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea
dei soci.
Art. - 15 Il bilancio
Il Consiglio direttivo redige il bilancio preventivo
e consuntivo da sottoporre all’approvazione
dell’assemblea dei soci.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza
e deve rappresentare in modo veritiero e corretto
la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria
della associazione, nel rispetto del principio
della trasparenza nei confronti degli associati.
Copia del bilancio approvato deve essere messo
a disposizione di tutti gli associati con le formalità
ritenute più idonee dal Consiglio direttivo
atte a garantirne la massima diffusione.
Art. 16 - Il Presidente
Il Presidente, per delega dell’Assemblea
dei soci attivi, dirige l’associazione e
ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.
Convoca e presiede l’assemblea dei soci
attivi e il Consiglio direttivo.
Art. 17 - Il Vicepresidente
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in
caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed
in quelle mansioni nelle quali venga espressamente
delegato.
Art. 18 - Il Segretario
Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni
del Presidente e del Consiglio direttivo, redige
i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza
e come tesoriere cura l’amministrazione
dell’Associazione e si incarica della tenuta
dei libri contabili nonché delle riscossioni
e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato
del Consiglio direttivo.
Art. 19 - Anno sociale
L’anno sociale e l’esercizio finanziario
iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre
di ciascun anno.
Art. 20 - Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è
costituito:
- da beni di proprietà e comunque acquistati;
- da contributi e sovvenzioni di amministrazioni
pubbliche ed enti privati;
- dai proventi del tesseramento degli associati;
- da beni provenienti da eventuali donazioni o
lasciti;
- da redditi patrimoniali vari.
Tale patrimonio non può essere destinato
da scopi diversi da quelli definiti nel presente
statuto.
È fatto divieto di distribuire ai componenti
dell’Associazione, anche in modo indiretto,
utili o avanzi di gestione, nonché fondi,
riserve o capitali, salvo che la destinazione
o distribuzione non siano imposti per legge.
Art. 21 - Sezioni
L’Associazione potrà costituire delle
sezioni nei luoghi che riterrà più
opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi
sociali.
Art. 22 - Scioglimento
La richiesta dell’assemblea straordinaria
per lo scioglimento dell’associazione deve
essere presentata da almeno 4/5 dei soci attivi.
All’assemblea straordinaria partecipano
con diritto di voto tutti i soci ordinari maggiorenni
con l’approvazione, sia in prima che in
seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti
il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.
L’assemblea, all’atto di scioglimento
dell’associazione, delibererà, sentita
l’autorità preposta, in merito alla
destinazione dell’eventuale residuo attivo
del patrimonio dell’associazione.
La destinazione del patrimonio residuo avverrà
a favore di altra associazione che persegua finalità
analoghe ovvero a fini di pubblica utilità,
sentito l’organismo di controllo di cui
all’art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre
1996 n. 662 e D.P.C.M. del 26 settembre 2000,
fatta salva diversa destinazione imposta dalla
legge.
Art. 23 - Clausola Compromissoria
Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione
o i suoi organi ed i soci e tra i soci medesimi
saranno devolute all’esclusiva competenza
di un Collegio Arbitrale composto da n. 3 arbitri,
due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo
con funzioni di Presidente, dagli arbitri così
designati.
Essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità
di procedura.
Il loro lodo sarà inappellabile.
Art. 24 – Norme finali
Il presente statuto sostituisce a tutti gli effetti
il precedente statuto dell’Associazione
artistica “Teatroprova” (registrato
con atto notarile il 7/7/98) e potrà essere
modificato soltanto su deliberazione a maggioranza
dell’assemblea dei soci attivi.
Per quanto non espressamente previsto da esso
si osserveranno le disposizioni del Codice Civile
italiano.
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